La
legge quadro sull’inquinamento acustico richiede
adempimenti nel caso di nuove realizzazioni, di modifiche
o potenziamenti (L. 447/95, artt. 3 e 8).
I locali per cui sono richiesti tali adempimenti sono:
- discoteche
- locali
di pubblico spettacolo
- pubblici
esercizi in cui siano installati macchinari o impianti
rumorosi
- circoli
privati in cui siano installati macchinari o impianti
rumorosi
- impianti
sportivi e ricreativi
I
documenti da produrre sono:
- Valutazione
di impatto acustico, conformemente alla L.
447/95 e al D.P.C.M. 14/11/97. Riguarda tutte le attività
e gli impianti rumorosi e viene eseguita in via previsionale
o mediante rilievi a fine lavori. Ha lo scopo di tutelare
la collettività da disturbi indiscriminati.
Per questo motivo viene individuato il ricettore acustico
più esposto rispetto all’attività
sotto esame e vengono valutati i livelli sonori sia
assoluti che differenziali immessi presso di esso;
vengono inoltre valutati i livelli sonori emessi dall’attività
verso l’ambiente esterno.Tale documento deve
essere inoltrato all’ufficio competente dell’amministrazione
locale (es. ufficio tecnico comunale) per il rilascio
dei permesso autorizzativi (es. DIA o Permesso a costruire),
deve inoltre essere inviato alla Divisione Commercio
dell’amministrazione quando si debba richiedere
una nuova licenza o in caso di voltura.
-
Valutazione dei livelli sonori all’interno
del locale, conformemente al D.P.C.M. 215/99.
Si riferisce generalmente agli impianti elettroacustici
di diffusione sonora e viene eseguita mediante rilievi
fonometrici in loco. Tale documento, salvo diverse
disposizioni dei regolamenti locali, non deve essere
inviato ad alcun organo amministrativo o di controllo,
ma deve essere conservato dal titolare dell’attività
congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
-
Verifica di conformità dei sistemi
elettroacustici applicati ai servizi di emergenza
(EVAC). Si riferisce alle caratteristiche
acustiche in termini di livello e intelligibilità
degli impianti di evacuazione sonora. Si applica a
tutti i locali di pubblico spettacolo con capienza
superiore a 100 persone (DM 19/08/96), alle attività
ricettive con capacità superiore ai 25 posti
letto (DM 09/04/94), a centri commerciali di medie
e grandi dimensioni (CEI 64-51) e ogni altro caso
per cui esistano norme specifiche. Gli enti di controllo
cui è destinato tale documento sono tipicamente
i Comandi locali dei Vigili del Fuoco ed eventualmente
gli organi amministrativi locali qualora si siano
dotati di norme specifiche in materia.
Sia
la Valutazione di impatto acustico che la Valutazione
dei livelli sonori all’interno del locale devono
essere redatte da un Tecnico competente in acustica
ambientale regolarmente iscritto negli elenchi
regionali, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.
Qualora
sia previsto che l’attività di pubblico spettacolo
sia soggetta alla verifica delle condizioni di sicurezza
da parte della Commissione di Vigilanza Comunale o Provinciale
tutti i suddetti documenti devono essere sottoposti al
parere della Commissione.

Si
è detto che per esercizi pubblici e privati in
cui siano installati macchinari o impianti rumorosi
è richiesta una Valutazione previsionale
di impatto acustico, tale formulazione da spesso
adito a fraintendimenti dovuti ad una comune tendenza
a sottostimare la rumorosità degli impianti (o
delle attività stesse). E’ bene ricordare
che l’installazione di impianti di ventilazione,
trattamento aria, climatizzazione, o di altra natura è
sempre una potenziale fonte di rumore; in questi casi
la consulenza di un Tecnico competente in fase di progettazione
ed esecuzione lavori è utile per comprendere la
potenzialità del disturbo e provvedere ai necessari
adempimenti sia formali che sostanziali.

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