Adempimenti per locali pubblici e circoli privati

 

La legge quadro sull’inquinamento acustico richiede adempimenti nel caso di nuove realizzazioni, di modifiche o potenziamenti (L. 447/95, artt. 3 e 8).
I locali per cui sono richiesti tali adempimenti sono:

  • discoteche
  • locali di pubblico spettacolo
  • pubblici esercizi in cui siano installati macchinari o impianti rumorosi
  • circoli privati in cui siano installati macchinari o impianti rumorosi
  • impianti sportivi e ricreativi

I documenti da produrre sono:

  • Valutazione di impatto acustico, conformemente alla L. 447/95 e al D.P.C.M. 14/11/97. Riguarda tutte le attività e gli impianti rumorosi e viene eseguita in via previsionale o mediante rilievi a fine lavori. Ha lo scopo di tutelare la collettività da disturbi indiscriminati. Per questo motivo viene individuato il ricettore acustico più esposto rispetto all’attività sotto esame e vengono valutati i livelli sonori sia assoluti che differenziali immessi presso di esso; vengono inoltre valutati i livelli sonori emessi dall’attività verso l’ambiente esterno.Tale documento deve essere inoltrato all’ufficio competente dell’amministrazione locale (es. ufficio tecnico comunale) per il rilascio dei permesso autorizzativi (es. DIA o Permesso a costruire), deve inoltre essere inviato alla Divisione Commercio dell’amministrazione quando si debba richiedere una nuova licenza o in caso di voltura.
  • Valutazione dei livelli sonori all’interno del locale, conformemente al D.P.C.M. 215/99. Si riferisce generalmente agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e viene eseguita mediante rilievi fonometrici in loco. Tale documento, salvo diverse disposizioni dei regolamenti locali, non deve essere inviato ad alcun organo amministrativo o di controllo, ma deve essere conservato dal titolare dell’attività congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
  • Verifica di conformità dei sistemi elettroacustici applicati ai servizi di emergenza (EVAC). Si riferisce alle caratteristiche acustiche in termini di livello e intelligibilità degli impianti di evacuazione sonora. Si applica a tutti i locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone (DM 19/08/96), alle attività ricettive con capacità superiore ai 25 posti letto (DM 09/04/94), a centri commerciali di medie e grandi dimensioni (CEI 64-51) e ogni altro caso per cui esistano norme specifiche. Gli enti di controllo cui è destinato tale documento sono tipicamente i Comandi locali dei Vigili del Fuoco ed eventualmente gli organi amministrativi locali qualora si siano dotati di norme specifiche in materia.

Sia la Valutazione di impatto acustico che la Valutazione dei livelli sonori all’interno del locale devono essere redatte da un Tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto negli elenchi regionali, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

Qualora sia previsto che l’attività di pubblico spettacolo sia soggetta alla verifica delle condizioni di sicurezza da parte della Commissione di Vigilanza Comunale o Provinciale tutti i suddetti documenti devono essere sottoposti al parere della Commissione.

Si è detto che per esercizi pubblici e privati in cui siano installati macchinari o impianti rumorosi è richiesta una Valutazione previsionale di impatto acustico, tale formulazione da spesso adito a fraintendimenti dovuti ad una comune tendenza a sottostimare la rumorosità degli impianti (o delle attività stesse). E’ bene ricordare che l’installazione di impianti di ventilazione, trattamento aria, climatizzazione, o di altra natura è sempre una potenziale fonte di rumore; in questi casi la consulenza di un Tecnico competente in fase di progettazione ed esecuzione lavori è utile per comprendere la potenzialità del disturbo e provvedere ai necessari adempimenti sia formali che sostanziali.

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